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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965, n. 18

Proroga fine al 31 dicembre 1967 del termine previsto nel decreto 21 dicembre 1961, n. 1499, per le rilevazioni dei dati statistici riguardanti gli impianti e la produzione, gli impieghi, le vendite e le giacenze di materie prime e di prodotti lavorati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1967)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  18-2-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1


L'Istituto centrale di statistica 6 autorizzato ad eseguire:
a) le rilevazioni dei dati riguardanti gli impianti e la produzione e di quelli relativi agli impieghi, alle vendite e alle giacenze di materie prime e di prodotti lavorati;
b) le rilevazioni nel settore del lavoro, con particolare riguardo all'occupazione, ai salari, alla previdenza e all'emigrazione, che non rientrano fra quelle la cui esecuzione è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 22 luglio 1961, n. 628;
c) ogni altra rilevazione statistica occorrente ai fini del bilancio economico nazionale, della programmazione economica e degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Comunità europea e agli altri Organismi internazionali.