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REGIO DECRETO 11 dicembre 1864, n. 2069

Che determina le spese di riscossione delle entrate, di cui può eseguirsi il pagamento dai Contabili colle entrate riscosse, con riserva della loro giustificazione. (064U2069)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-1-1865 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 369 del Regolamento del 13 dicembre 1863 stato compilato per la esecuzione di quello del 3 novembre 1861, n.° 302, sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuta la opportunità di stabilire quali sieno le spese riguardanti la riscossione delle entrate che a termini dell'accennato Regolamento possono essere pagate dai Contabili coi fondi della riscossione stessa nella riserva della successiva loro giustificazione presso la Corte dei conti del Regno;
Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1



Le spese di riscossione delle entrate delle quali giusta il disposto dell'art. 369 del Regolamento di contabilità generale sovracitato può eseguirsi il pagamento dai Contabili colle entrate riscosse nella riserva della successiva loro giustificazione presso la Corte dei conti del Regno o dei suoi Uffizi di riscontro, sono determinate dalla Tabella annessa al presente Decreto e sottoscritta d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.