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LEGGE 18 dicembre 1864, n. 2057

Approva la nuova spesa di L. 84,000 per impianto di officine negli stabilimenti marittimi di Castellammare e di Genova. (064U2057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-1-1865 al: 15-12-2009
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Art. 1



È autorizzata la spesa di L. 60,000 per costruzione di officine nel cantiere di Castellamare, secondo il progetto formato dalla Direzione del Genio militare di Napoli.