stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 dicembre 1864, n. 2057

Approva la nuova spesa di L. 84,000 per impianto di officine negli stabilimenti marittimi di Castellammare e di Genova. (064U2057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1865 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 10-1-1865
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la spesa di L. 60,000 per  costruzione  di  officine
nel cantiere di  Castellamare,  secondo  il  progetto  formato  dalla
Direzione del Genio militare di Napoli.