Che stabilisce non potersi cedere o sequestrare, salve determinate
eccezioni, le paghe ed altri assegnamenti competenti agli Ufficiali
dell'Armata di terra e di mare. (064U1807)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/1864
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)