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LEGGE 26 maggio 1864, n. 1787

Per l'esecuzione del Trattato generale 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda. (064U1787)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/1864 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-6-1864

Art. 1



Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, in quanto lo risguarda, al Trattato generale firmato in Bruxelles il 16 luglio 1863 pel riscatto del pedaggio sulla Schelda.