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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1964, n. 1597

Prelevamento dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" per l'esercizio finanziario 1962-63.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  4-3-1965

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 31 ottobre 1962, n. 1500, con il quale furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1962-63;
Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;
Considerato che il "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello stato presenta, al 30 giugno 1963, una disponibilità di lire 100.000.000, quale assegnazione in suo favore iscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962-63;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" della Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1962-63, il prelevamento di lire 19.739.562 (diciannovemilionisettecentotrentanovemilacinquecentosessantadue) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 (Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento degli stanziamenti iscritti al capitolo 49 di spesa "Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere".
Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA JERVOLINO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1965

Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 83. - VILLA