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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1964, n. 1595

Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 837, concernente modificazioni al regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed Il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-2-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la, costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296;
Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;
Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1955, numero 637, recante modificazioni al regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, per l'esecuzione del testo unico 4 agosto 1932, n. 1296, sulla costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Le tabelle A), B), C) e D) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 637, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.