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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1964, n. 1593

Regolamento dell'ordinamento degli studi e delle modalità di svolgimento dei corsi di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1970)
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Testo in vigore dal:  23-2-1965

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 405, con la quale sono state dettate nuove norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza ed è stata istituita l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ed ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per gli ufficiali in servizio permanente;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

È approvato l'annesso regolamento recante norme sull'ordinamento degli studi e sulle modalità di svolgimento dei corsi di istruzione e di applicazione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1964

SARAGAT MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965

Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 77. - VILLA