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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1964, n. 1551

Richiamo o trattenimento alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1965.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-2-1965

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;
Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1


Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1965 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in diecimila unità.
Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nello anno 1965 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1961, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica, è fissato in sessantamila unità.