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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1964, n. 1533

Inclusione dell'abitato di Procida (Napoli) tra quelli da consolidare parzialmente a cura e spese dello Stato.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  12-2-1965

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1386, emesso nell'adunanza del 17 luglio 1064;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Procida, in provincia di Napoli, limitatamente alle zone Cala Sant'Antonio a sud-ovest di punta Pizzago, della Corricella e della zona ad est ed ovest della Marina di Cattolico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1965

Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 53. - VILLA