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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1352

Proroga delle disposizioni in materia di blocco del licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogata con la legge 13 novembre 1963, n. 1517.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1965, n. 29 (in G.U. 20/02/1965, n.45).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1965)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  23-12-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;
Vista, la legge 20 dicembre 1962, n. 1718, concernente il blocco dei licenziamenti del personale delle imposto di consumo e la proroga del contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1963;
Vista la legge 13 novembre 1963, n. 1517, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 1964, delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le sopra citate disposizioni sui blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e i contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogati con la legge 13 novembre 1963, n. 1517, sono prorogati fino al 31 dicembre 1965.