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LEGGE 25 novembre 1964, n. 1280

Provvidenze per il Comune di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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Testo in vigore dal: 25-12-1964
al: 24-4-1969
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione,
a favore del Comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire
5  miliardi,  a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari
che  il  Comune  sostiene,  in  dipendenza  delle  esigenze  cui deve
provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.
  Il   contributo   di   cui  al  comma  precedente  verra'  iscritto
annualmente  nello  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero
dell'interno  e  sara' pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre
e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo.