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LEGGE 18 novembre 1964, n. 1271

Provvedimenti tributari per l'agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  24-12-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 gennaio 1965 l'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

L'imposta è dovuta nella misura di lire 5 per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile.