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LEGGE 2 novembre 1964, n. 1132

Nuova autorizzazione di spesa a favore del "fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-11-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore del "fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 1 miliardo per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 6 miliardi per l'anno 1965, di lire 10 miliardi per l'anno 1966 e di lire 5 miliardi per l'anno 1967, da, iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui, conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.