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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1964, n. 1042

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-11-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151 e modificato con proprio decreto 5 giugno 1961, n. 595;
Viste le deliberazioni assunte il 26 aprile 1964 dalla, assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Gli articoli 12 (secondo comma), 22 (secondo comma) e 23 (primo e quarto comma) dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono così modificati:
Art. 12, secondo comma: "I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Art. 22, secondo comma: "I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Art. 23, primo comma: "Il Comitato consultivo si compone dal presidente o di chi ne fa le veci, a norma del presente statuto, del direttore e di cinque membri nominati annualmente dal Consiglio fra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti, uno dei quali funge da segretario".
Art. 23, quarto comma: "Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato

alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 168 - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151 e modificato con proprio decreto 5 giugno 1961, n. 595;
Viste le deliberazioni assunte il 26 aprile 1964 dalla, assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 giugno 1964;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli articoli 12 (secondo comma), 22 (secondo comma) e 23 (primo e quarto comma) dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono così modificati:
Art. 12, secondo comma: "I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Art. 22, secondo comma: "I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".
Art. 23, primo comma: "Il Comitato consultivo si compone dal presidente o di chi ne fa le veci, a norma del presente statuto, del direttore e di cinque membri nominati annualmente dal Consiglio fra i dirigenti delle Casse di risparmio partecipanti, uno dei quali funge da segretario".
Art. 23, quarto comma: "Le adunanze sono valide con la presenza di almeno tre membri, oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964

Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 168 - VILLA