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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 1041

Inclusione dell'abitato di Altidona (Ascoli Piceno) fra quelli di consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-11-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 935, emesso nell'adunanza del 19 maggio 1964;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV agli abitati indicati nella tabella B, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati quello di Altidona, in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1964

Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 167 - VILLA