stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 988

Attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio della Comunità Economica Europea l'8 maggio 1964 per la fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi, compresi nell'elenco "G" annesso al Trattato Istitutivo della predetta Comunità.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 13 dicembre 1964, n. 1347 (in G.U. 23/12/1964, n.317).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1964)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-11-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 20, 23, 24, 28 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1581, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità alle decisioni del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica dell'8 maggio 1961 relative alla fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi di cui allo elenco "G" annesso al Trattato istitutivo della predetta Comunità, nonché alla sospensione o riduzione a tempo indeterminato di tali dazi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
a) al capitolo 27, dopo la nota 4, sono aggiunte le note complementari di cui all'unita tabella A;
b) la denominazione delle merci delle voci di tariffa numeri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B è sostituita da quella indicata nella, unita tabella B e per ciascuna sottovoce sono fissati i dazi rispettivamente indicati nella tabella stessa e nelle relative note.