stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1964, n. 940

Pareggiamento della Scuola di canto presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi" di Ferrara.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  5-11-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza del sindaco di Ferrara in data 10 novembre 1962;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi" di Ferrara agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della V sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1964-65 la Scuola, di canto presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi" di Ferrara è pareggiato a tutti gli effetti di legge alla scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1964

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1964

Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 139. - VILLA