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LEGGE 29 settembre 1964, n. 872

Modifica degli articoli 3 e 4 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernenti gli organi amministrativi degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-10-1964
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROROGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  L'articolo  3  del  regio  decreto  4  agosto  1932,  n.  1296,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Sono   organi   amministrativi   degli   Istituti    fisioterapici
ospitalieri di Roma: 
    a) il presidente; 
    b) il Consiglio di amministrazione. 
  Il presidente  del  Consiglio  di  amministrazione  degli  Istituti
fisioterapici ospitalieri e'  nominato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per la sanita'. 
  Il  presidente  dura  in  carica  cinque   anni   e   puo'   essere
riconfermato. 
  Il presidente ha la  legale  rappresentanza  dell'Ente,  convoca  e
presiede il Consiglio di amministrazione,  determina  le  materie  da
portare alla  discussione  del  Consiglio  stesso  e  sovrintende  al
funzionamento dell'Ente, vigilando sull'attivita' degli uffici e  dei
servizi".