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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1964, n. 665

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 389, concernente l'istituzione della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  29-8-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio; Decreta:

Art. 1


Nel presente regolamento:
a) con la parola "legge" si designa la legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe;
b) con la parola "Istituto" si indica l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui la "mutualità pensioni" costituisce, ai sensi dell'art. 1 della legge, una separata gestione assicurativa, pur essendo amministrata dai normali organi amministrativi dell'Istituto medesimo;
c) l'espressione "mutualità pensioni" indica la suddetta gestione assicurativa;
d) le parole "pensione" e "rendita" sono termini equivalenti.