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LEGGE 10 agosto 1964, n. 663

Modificazioni alle norme per la elezione dei Consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per la elezione dei Consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 15-8-1964
al: 29-4-1975
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  per  la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con
popolazione  superiore  ai  10.000 abitanti, previste dal testo unico
delle  leggi  per  la  composizione  e la elezione degli organi delle
Amministrazioni  comunali  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione
dei  consiglieri  comunali  dei  Comuni  con popolazione superiore ai
5.000 abitanti.
  La  presentazione  delle  candidature nei Comuni con popolazione da
5.001  a  10.000 abitanti deve essere sottoscritta da almeno 50 e non
piu' di 75 elettori.