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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1964, n. 659

Proroga del termine previsto dall'art. 2 del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-8-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Roma;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Articolo unico



Il termine, previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 28 luglio 1961, n. 922, citato nelle premesse, è prorogato di dodici mesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1964

SEGNI ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964

Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 14. - VILLA