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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1964, n. 628

Modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 18-8-1964
al: 31-12-2009
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il regio  decreto  18  ottobre  1934,  n.  2111,  concernente
l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali  delle  Forze  armate
d'Italia; 
  Visto  il  decreto  luogotenenziale  2  novembre  1945,   n.   900,
concernente l'approvazione del nuovo statuto  del  Circolo  ufficiali
delle Forze armate d'Italia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n.
580, concernente modificazione degli articoli 14 e 15  dello  statuto
del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  1951,
n. 1838, concernente modificazione dell'articolo 15 dello statuto del
Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico. 
 
  Nello statuto del Circolo ufficiali delle  Forze  armate  d'Italia,
approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945,  n.  900,  gli
articoli 14 e 15, gia' modificati  rispettivamente  con  decreti  del
Presidente della Repubblica 14 aprile 1948,  n.  580,  e  27  ottobre
1951, numero 1838, sono sostituiti dai seguenti: 
 
 
                Articolo 14 - 1° Tassa di iscrizione: 
 
La tassa di iscrizione a socio da pagarsi all'atto della iscrizione 
e' la seguente: 
 
  a)per i soci effettivi............................. L. 1000 
  b) per gli ufficiali di complemento e di nuova nomina " 500 
  c) per i soci vitalizi - Non e' prevista la tassa di 
iscrizione, avendola essi pagata quando erano in 
servizio permanente effettivo. 
  d) per i soci temporanei. . . . . . . . . . . . . . . " 1500 
 
 
             Articolo 15 - 2° Quote mensili: 
 
  a) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di 
prima nomina non residenti in Roma e per quelli 
residenti in Roma che siano soci d'obbligo di 
altri Circoli militari: 
ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . .  .  .  L.  50  ufficiali
superiori. . . . . . . . . . . . . . . "  100  ufficiali  generali  e
                  ammiragli . . . . . . . . . " 200 
  b) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di 
prima nomina residenti in Roma e che non siano 
soci d'obbligo di altri Circoli militari: 
ufficiali inferiori. . . . . . . . . . . . . .  .  L.  100  ufficiali
superiori. . . . . . . . . . . . . . . "  200  ufficiali  generali  e
                  ammiragli . . . . . . . . . " 300 
  c) per i soci vitalizi. . . . . . . . . . . . . . . . " 100 
  d) per i soci temporanei. . . . . . . . . . . . . . . " 300 
 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 18 maggio 1964 
 
                                SEGNI 
 
                                        MORO - ANDREOTTI - TREMELLONI 
 
                                             Visto, il Guardasigilli: 
REALE 
                                            Registrato alla Corte dei 
  conti, addi' 28 luglio 1964 
                                           Atti del Governo, registro 
  n. 184, foglio n. 184. - VILLA