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LEGGE 5 luglio 1964, n. 619

Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-8-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1962, n. 263, è aumentato di lire cinquanta miliardi, mediante versamento, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 30 miliardi nell'esercizio 1963-64, di lire 5 miliardi nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 10 miliardi nell'esercizio 1965 e di lire 5 miliardi nell'esercizio 1966.