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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1964, n. 567

Istituzione dei ruoli organici del personale dell'ispettorato generale dell'aviazione civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1967)
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Testo in vigore dal: 5-8-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti gli articoli 10 e 11 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
688;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 19;
  Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
  Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  i trasporti e per la aviazione
civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono  istituiti  i  ruoli  organici  delle  carriere  direttiva, di
concetto,  esecutiva  ed  ausiliaria  del personale del Ministero dei
trasporti    e   dell'aviazione   civile   -   Ispettorato   generale
dell'aviazione  civile  -  con  la  dotazione  prevista  per ciascuna
carriera  nelle  tabelle  allegate  al  presente decreto, vistate dal
Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  di cui al comma precedente,
nell'espletamento delle proprie funzioni, ha l'obbligo del volo.
  Allo stesso obbligo e tenuto il personale non appartenente ai detti
ruoli,   comunque   in   servizio   presso   l'Ispettorato   generale
dell'aviazione civile e relativi organi periferici.