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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1964, n. 514

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per il personale dei ruoli dei tecnici laureati e dei tecnici coadiutori degli istituiti universitari.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  28-7-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 - con particolare riferimento all'ultimo comma dell'art. 2 - concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici;
Udito il parere del Consiglio di Stato Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera direttiva dei tecnici laureati, che è per titoli e per esami, viene bandito con decreto del rettore della Università o Istituto di istruzione universitaria per i posti disponibili presso ciascun istituto, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il decreto rettorale dovrà specificare per ciascun posto ed, in relazione a quanto è stabilito nei successivi articoli 2 e 3, il diploma o i diplomi di laurea ammessi per la partecipazione e le singole prove di esame, nonché le lingue straniere delle quali il candidato dovrà dai prova di conoscenza pratica.