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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1964, n. 367

Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, relativa agli esami per merito distinto per la promozione del personale di segreteria della carriera di concetto e della carriera esecutiva delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  25-6-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Agli esami per merito distinto, per la promozione alla qualifica di primo segretario (coefficiente 325), nella carriera di concetto del personale di segreteria delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono ammessi i segretari (coefficiente 271), che, alla data di pubblicazione del decreto che indice gli esami, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, nella carriera.
L'indicato periodo di anzianità è ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.
Per gli impiegati provenienti dalla carriera esecutiva, il servizio prestato con qualifica non inferiore a primo applicato (coefficiente 202), è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.
Agli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di applicato principale (coefficiente 229), nella carriera esecutiva del personale di segreteria delle Scuole e degli Istituti, di cui al primo comma, sono ammessi i primi applicati (coefficiente 202), che, alla data di pubblicazione del decreto che indice gli esami, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, nella carriera.
L'ammissione agli esami per merito distinto è subordinata al giudizio favorevole del provveditore agli studi, il quale, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore, e del risultato conseguito nei corsi di formazione.