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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1964, n. 338

Modifica degli articoli 53 e 260 del regolamento doganale, ai fini della semplificazione della procedura per le operazioni di esportazione di merci ammesse alla restituzione di oneri fiscali.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-6-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Nell'art. 53 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, è inserito, tra il terzo e il quarto comma, il seguente:
"Qualora la dichiarazione sia dattiloscritta su speciali moduli forniti dall'Amministrazione e contenga tutte le indicazioni di cui ai precedenti commi, il risultato della visita, se conforme alla dichiarazione, può essere espresso con le parole "visto conforme" senza ripetere le indicazioni medesime e prescindendo altresì da quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 52".