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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1964, n. 337

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Testo in vigore dal:  16-6-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1917 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 dei 4 febbraio 1947), con il quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con sede in Roma, venne eretta in ente morale e venne approvato il relativo statuto sociale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 1949), con il quale sono state apportate modificazioni allo statuto anzidetto;
Vista la legge 23 ottobre 1956, n. 1239;
Vista la domanda con la quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha chiesto l'approvazione del nuovo testo di statuto deliberato dal V Congresso nazionale straordinario tenutosi in Roma nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1961, e modificato con deliberazione n. 69 del 30 ottobre 1963, adottata dal Consiglio nazionale dell'Associazione a seguito di mandato ad esso conferito dal VI Congresso nazionale tenutosi in Verona nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1963;
Visti gli atti d'istruttoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

È approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, annesso al presente decreto, composto di n. 39 articoli e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1964

SEGNI MORO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964

Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 86. - VILLA