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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1964, n. 323

Inclusione dell'abitato di Lode in provincia di Nuoro, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-6-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno, 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo addetto al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari espresso con voto n. 12137 del 25 marzo 1963;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lodè, in provincia di Nuoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, farà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1964

SEGNI PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1964

Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 105. - VILLA