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LEGGE 22 aprile 1964, n. 307

Concessione di una indennità una volta tanto a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  10-6-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore dei titolari al 1 gennaio 1963 di pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è concessa una indennità una volta tanto di lire 104.000 lorde per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di riversibilità.
La predetta indennità non va considerata ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.
Ai titolari di più pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali spetta una sola indennità una volta tanto nella misura che risulta più favorevole.