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DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e la acquavite di vino.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 1964, n. 418 (in G.U. 26/06/1964, n.155).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1964)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  28-4-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331;
Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 157;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953 n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1951, n. 3;
Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino, accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307;
Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031;
Vista la legge 1 luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, numero 584, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Vista la legge 29 febbraio 1094, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1964, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9.
L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 70% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'80% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 95% dell'imposta.