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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1964, n. 117

Ricostituzione del comune di Fallo (Chieti).

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  9-4-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 settembre 1925, n. 2274, con il quale il comune di Fallo fu soppresso ed aggregato al comune di Civitaluparella;
Viste le istanze in data 6 e 16 giugno 1960, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Fallo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Civitaluparella in data 7 marzo 1963, n. 48, e del Consiglio provinciale di Chieti in data 5 settembre 1963, n. 3, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 4 dicembre 1963, numero 2995;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1


È ricostituito il comune di Fallo, in provincia di Chieti, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.