stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n. 1504

Modifiche agli articoli 16 e 45 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  5-12-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, che approva il regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1



La lettera c) dell'art. 16 del regolamento, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è così modificata:
"c) residuo secco magro non inferiore all'8,70% È ammesso un residuo secco magro sino al limite dello 8,30%, purché il tasso di grasso sia superiore al 3,15%.