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REGIO DECRETO 25 agosto 1863, n. 1446

Col quale viene stabilita la indennità di viaggio da corrispondersi agli Impiegati in missione. (063U1446)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-9-1863 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 2 del Nostro Decreto 14 settembre 1862, n.° 840, col quale venne disposto che le indennità di viaggio si sarebbero concesse all'Impiegato in missione nella misura fissata a favore degli Impiegati che cambiano residenza;
Ritenuto che coll'art. 1, lettera c, dell'altro Nostro Decreto 24 maggio 1863, n° 1278, la indennità per gli Impiegati che cambiano residenza è limitata al solo caso in cui essi debbano percorrere una distanza maggiore di 100 chilometri;
Ritenuto che nello spirito da cui vennero informate le disposizioni di quel Nostro Decreto, la cifra dell'indennità concessa per l'art. 2 agl'Impiegati tramutati di residenza comprende anche il compenso per il trasporto dei mobili a cui essi devono necessariamente sottostare;
Considerando non essere giusto né conveniente di applicare agli Impiegati in missione le disposizioni dei due articoli sopra riferiti;

Sulla

proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1



Le indennità di viaggio, tanto per l'andata quanto per ritorno, saranno corrisposte agli Impiegati in missione, ai quali riguarda il Regio Decreto 14 settembre 1862, n° 840, in ragione della minor distanza percorribile dal luogo di partenza a quello d'arrivo, sulla base di centesimi 25 per ciascuno dè primi 100 chilom., e di centesimi 20 per ognuno degli eccedenti.