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LEGGE 27 ottobre 1963, n. 1431

Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  3-11-1963 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1


I quadri I: ruolo naviganti normale; II: ruolo naviganti speciale;
III: ruolo servizi e XI: ruolo ufficiali medici, riportati nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli riportati nella tabella annessa alla presente legge.
Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 5 luglio 1952, n. 959, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella annessa alla presente legge.
Alla tabella n. 10, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza del ruolo naviganti speciale nella colonna n. 5, è aggiunta la frazione un ottavo.
Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli del ruolo naviganti speciale è fissato in anni 57.