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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1963, n. 1393

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

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Testo in vigore dal:  12-11-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, numero 2216, e modificato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1654, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dal le autorità accademiche della predetta scuola;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della Scuola normale superiore Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 13. - È abrogato e sostituito dal seguente:
I corsi di perfezionamento hanno la data di due anni accademici.
L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole espresso dal Consiglio direttivo.
In questo periodo i laureati perfezionandi:
1) preparano una dissertazione;
2) frequentano corsi e istituti della Scuola e dell'Università.
Art. 52. - È abrogato e sostituito dal seguente:
L'istanza per l'ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla Scuola nei termini stabiliti dall'avviso.
In essa i concorrenti dovranno dichiarare:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di non aver riportato condanne penali;
d) di essere di sana e robusta costituzione fisica;
e) la residenza.
I concorrenti dovranno inoltre indicare nella domanda:
a) la classe e l'anno di corso per cui intendono concorrere.
Coloro che concorrono al terzo anno della classe di lettere e filosofia o al secondo e al terzo anno della classe di scienze devono dichiarare a quale tipo di la laurea aspirino: coloro che concorrono al terzo anno della classe di lettere devono indicare quali prove intendono dare tra quelle lasciate alla loro scelta coloro che concorrono al corso di perfezionamento devono dichiarare le materie o gruppi in cui intendono perfezionisti;
b) la lingua straniera prescelta per le prove di esame (soltanto per i concorrenti al secondo o terzo anno). I concorrenti al terzo anno della classe di lettere e filosofia, devono indicare due lingue straniere.
I concorrenti al primo anno devono indicare la lingua straniera conosciuta:
c) l'indirizzo al quale desiderano siano fatte le comunicazioni relative al concorso qualora tale indirizzo La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da, un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dei concorrenti.
Alla domanda i concorrenti devono allegare il certificato di studio sui carta legale e due fotografie formato tessera.
Coloro che concorrono al primo anno devono presentare il certificato prescritto per l'ammissione alla corrispondente Facoltà universitaria.
Coloro i quali intendano essere ammessi al secondo o al terzo anno di una delle due classi devono invece presentare il certificato comprovante di aver superato rispettivamente al meno quattro esami annuali e sette tra annuali e biennali presso la Facoltà di lettere e filosofia o di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Tuttavia la Direzione può considerare sufficiente per l'ammissione al concorso, in relazione alla loro importanza, un numero di prove minore di quello sopraindicato.
Coloro i quali concorrono a posti di perfezionamenti devono presentare un certificato da cui risultino i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea, nonché la dissertazione di laurea in due esemplari e tutti quei titoli di studio che ritengano opportuno.
Art. 56. - Il sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
b) in Filologia moderna: componimento italiano: due versioni, a scelta del candidato, dal latino o dal francese o dall'inglese o dal tedesco; prove orali di cultura in letteratura italiana, in lingua, e, letteratura latina, in due lingue e letterature straniere studiate e coltivate dal candidato;
Art. 57. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della classe di Scienze matematiche, naturali sono le seguenti;
1) per l'ammissione al primo anno: un'esposizione scritta accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica a un'esposizione scritta, accompagnata da eventuale esercizio, di un argomento scelto fra i tre che saranno proposti di matematica, chimica e scienze naturali, una prova orale in base ai programmi di materie scientifiche della maturità classica o scientifica, integrata da quelli per l'ammissione al liceo classico o scientifico a seconda della provenienza del candidato.
2) per l'ammissione al secondo anno:
a) per gli iscritti ai corsi di laurea in Matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta accompagnata da un esercizio, di un argomento di Analisi algebrica; un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio di un argomento di Geometria analitica;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea in Chimica: un'esposizione scritta: accompagnata da un esercizio, di un argomento di Istituzioni di matematiche, un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di Fisica; una esposizione scritta, di un argomento di Chimica generale ed inorganica;
c) per gli iscritti ai corsi di laurea in Scienze naturali, geologiche e biochimiche: un esposizione scritta di un argomento di Fisica; un esposizione scritta di un argomento di Chimica generale ed inorganica; un'esposizione scritta di un argomento a scelta di Botanica o di Zoologia;
Per tutti i corsi di laurea: una prova orale sui programmi di studio consigliati per il primo anno della Facoltà, secondo il tipo di laurea prescelto dal Candidato.
Per ogni prova scritta sarà lasciata al candidato la scelta tra due temi proposti.
3) per l'ammissione al terzo anno:
a) per gli iscritti ai corsi di laurea in Matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da esercizio, di un argomento di Analisi matematica; una di Meccanica razionale e una di Fisica;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea in Chimica un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di Fisica una di Chimica generale ed inorganica, ed una relazione scritta su di un argomento di Analisi qualitativa da eseguirsi in laboratorio;
c) per gli iscritti al corso di laurea in Scienze geologiche un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di Fisica; una di Mineralogia ed una di Paleontologia o Geografia fisica;
d) per gli iscritti al corso di laurea in Scienze naturali: un'esposizione scritta di un argomento di Chimica organica, due a scelta tra Botanica, Mineralogia e Zoologia;
e) per gli iscritti al corso di laurea in Scienze biologiche: un'esposizione scritta di un argomento di Chimica organica, una di Botanica ed una di Zoologia.
Per tutti i corsi di laurea: una prova orale sui programmi di studio consigliati per il secondo anno della Facoltà, secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato.
Per ogni prova scritta sarà lasciata al candidato la scelta tra due temi proposti.
Per l'ammissione al secondo o terzo anno è obbligatoria anche una prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato.
Art. 61. - Il primo e secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Le Commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore e ciascuna di esse e composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, scelto tra i professori ufficiali della Scuola ed i professori ufficiali delle Facoltà di lettere e filosofia o di Scienze matematiche, fisiche e naturali, compreso il presidente. Per il concorso a posti di perfezionamento, le Commissioni giudicatrici sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, in modo che almeno due commissari possano riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.
Art. 63. - È abrogato e sostituito dal seguente:
I vincitori dei concorsì ai corsi ordinari, per essere ammessi alla Scuola, devono comprovare la iscrizione ai corrispondenti anni delle rispettive Facoltà della Università di Pisa.
Inoltre devono dichiarare di aver preso visione dello statuto e del regolamento interno della Scuola e di accettarli in ogni sua parte.
Il padre (o chi ne fa le veci) del vincitore minore di età deve dichiarare di essere a Conoscenza, che la direzione della Scuola non risponde delle conseguenze derivabili dalla inosservanza del regolamento interno di essa. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie, i vincitori del concorso devono presentare alla direzione della Scuola, pena la decadenza dal posto, i seguenti documenti, tutti in carta legale:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato di sana costituzione fisica.
I certificati di cui alle lettere b), c) e d) devono essere di data non anteriore di più di tre mesi al giorno fissato come termine per la presentazione della domanda di ammissione.
Gli alunni della Scuola che si presentino, appena finito il corso ordinario, al concorso di perfezionamento sono dispensati dalla presentazione dei suddetti documenti.
Art. 64. - È abrogato e sostituito dal seguente:
La Scuola può accogliere, come alunni, studenti o laureati in lettere, in filosofia o in scienze delle Università estere di maggior fama, che intendano perfezionarsi in Italia. Il Consiglio direttivo della Scuola giudica circa, l'opportunità della ammissione del giovane e stabilisce gli obblighi da imporgli.
Di regola, l'ammissione alla Scuola di alunni stranieri è concessa in relazione ad analogo trattamento che venga assicurato ad alunni della Scuola, che si rechino a compiere studi presso la nazione da cui provengono gli alunni stranieri.
Art. 66. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni dei corsi ordinari seguono le lezioni e le esercitazioni delle Facoltà rispettive, secondo il programma di studi che deve essere approvato dalla direzione.
Devono inoltre seguire i corsi interni della classe, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla direzione, gli alunni di entrambe le classi debbono in ogni caso seguire i corsi di lingue straniere secondo il seguente piano di studi:
Nella Scuola si impartiscono gli insegnamenti di lingue francese inglese e tedesca. È obbligatorio lo studio biennale di due di esse da stabilirsi dalla Direzione in relazione al piano di studi.
Che alunni ammessi al primo od al secondo anno della Scuola saranno iscritti al secondo corso della lingua eventualmente già studiata e al primo dell'altra. Gli alunni sosterranno al termine di ciascun anno l'esame delle lingue straniere di cui avranno frequentato i corsi e nell'esame dovranno ottenere l'approvazione con 24 trentesimi.
Gli studenti che entrano alla Scuola al terzo anno sono esonerati dalla frequenza dei corsi di quelle lingue di cui abbiano sostenuto nell'esame di concorso anche la prova scritta.
Art. 67. - Il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:
Gli alunni del corso di perfezionamento devono attendere alla preparazione della dissertazione di cui al quarto comma dell'art. 72 presentando alla Direzione nel primo anno di perfezionamento, entro il mese di ottobre, una breve relazione scritta, sul lavoro intrapreso, approvato dal professore con il quale lavorare ai fini dell'ammissione al secondo anno di perfezionamento ai sensi dell'art. 13.
Art. 68. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni del corso ordinario, dopo l'ammissione alla Sala, sostengono le seguenti prove:
a) colloqui;
b) giudizi sui Corsi;
c) esami di lingue straniere;
d) esame di diploma di licenza.
Gli alunni del corso di perfezionamento sostengono la seguente prova:
e) esame di diploma di perfezionamento.
Art. 69. - Il terzo comma è abrogato sostituito:
Per i singoli colloqui alla Commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza
Art. 70. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Alla chiusura dei corsi annuali della Scuola gli alunni debbono ottenere un giudizio di idoneità per le lezioni caratteristiche e di seminario. Il giudizio di idoneità per le lezioni carattedratiche è pronunciato da una Commissione ed è espresso in trentesimi. Le Commissioni giudicatricì dei corsi cattedratici, nominate dal direttore per ciascun corso, sono composte di tre membri
Art. 72. - Il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una disertazione scritta su argomento scelto dall'alunno. La dissertazione deve essere presentata in quattro esemplari alla segreteria della Scuola quindici giorni prima della data fissata per la discussione.
Art. 75. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni del corso ordinario debbono anno per anno ottenere il giudizio di idoneità e superare gli esami interni di cui agli articoli 66 e 70 e dare negli appelli ordinari delle Sessioni estiva ed autunnale tutti gli esami universitari a cui sono obbligati. Gli alunni del primo anno di corso debbono sostenere nella sessione estiva almeno tre esami universitari.
Gli alunni devono riportare per gli esami universitari ed interni sostenuti durante l'anno accademico la media almeno di 27 su 30 ed in ciascun di essi il punteggio almeno di 24 su 30.
Nel caso ali alunni non adempiano agli obblighi sopra detti perdono il posto.
Art. 76. - Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
Coloro che non adempiano a tale obbligo perdono i diritti inerenti alla loro qualità di normalisti o di perfezionandi e non possono ottenere della segretaria della Scuola certificati di alcun genere né posti di cambio all'estero per mezzo della Scuola. In casi del tutto eccezionali il Consiglio direttivo può concedere un anno di proroga.
Art. 77. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni del corso ordinario hanno diritto, dal 15 novembre al 15 luglio all'alloggio e al vitto gratuito nel palazzo della Scuola, alle cure mediche ordinarie e all'uso della biblioteca.
Coloro che abbiano nel periodo anzidetto adempiuto agli obblighi di cui all'art. 75, continueranno a godere dei diritti sopra indicati nel periodo dal 1° al 20 ottobre per gli esami della sessione autunnale.
Di tali diritti usufruiranno i perfezionali a decorrere dalla data di espletamento del concorso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1963
SEGNI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato

alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963 Atti del Governo, registro 175, foglio n. 71. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, numero 2216, e modificato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1654, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dal le autorità accademiche della predetta scuola;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 13. - È abrogato e sostituito dal seguente:
I corsi di perfezionamento hanno la data di due anni accademici.
L'ammissione al secondo anno è subordinata al giudizio favorevole espresso dal Consiglio direttivo.
In questo periodo i laureati perfezionandi:
1) preparano una dissertazione;
2) frequentano corsi e istituti della Scuola e dell'Università.

Art. 52. - È abrogato e sostituito dal seguente:
L'istanza per l'ammissione ad uno dei concorsi di cui all'articolo precedente deve essere presentata alla Scuola nei termini stabiliti dall'avviso.
In essa i concorrenti dovranno dichiarare:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) di non aver riportato condanne penali;
d) di essere di sana e robusta costituzione fisica;
e) la residenza.
I concorrenti dovranno inoltre indicare nella domanda:
a) la classe e l'anno di corso per cui intendono concorrere.
Coloro che concorrono al terzo anno della classe di lettere e filosofia o al secondo e al terzo anno della classe di scienze devono dichiarare a quale tipo di la laurea aspirino: coloro che concorrono al terzo anno della classe di lettere devono indicare quali prove intendono dare tra quelle lasciate alla loro scelta coloro che concorrono al corso di perfezionamento devono dichiarare le materie o gruppi in cui intendono perfezionisti;
b) la lingua straniera prescelta per le prove di esame (soltanto per i concorrenti al secondo o terzo anno). I concorrenti al terzo anno della classe di lettere e filosofia, devono indicare due lingue straniere.
I concorrenti al primo anno devono indicare la lingua straniera conosciuta:
c) l'indirizzo al quale desiderano siano fatte le comunicazioni relative al concorso qualora tale indirizzo La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da, un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dei concorrenti.
Alla domanda i concorrenti devono allegare il certificato di studio sui carta legale e due fotografie formato tessera.
Coloro che concorrono al primo anno devono presentare il certificato prescritto per l'ammissione alla corrispondente Facoltà universitaria.
Coloro i quali intendano essere ammessi al secondo o al terzo anno di una delle due classi devono invece presentare il certificato comprovante di aver superato rispettivamente al meno quattro esami annuali e sette tra annuali e biennali presso la Facoltà di lettere e filosofia o di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Tuttavia la Direzione può considerare sufficiente per l'ammissione al concorso, in relazione alla loro importanza, un numero di prove minore di quello sopraindicato.
Coloro i quali concorrono a posti di perfezionamenti devono presentare un certificato da cui risultino i voti riportati nei singoli esami e nell'esame di laurea, nonché la dissertazione di laurea in due esemplari e tutti quei titoli di studio che ritengano opportuno.

Art. 56. - Il sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
b) in Filologia moderna: componimento italiano: due versioni, a scelta del candidato, dal latino o dal francese o dall'inglese o dal tedesco; prove orali di cultura in letteratura italiana, in lingua, e, letteratura latina, in due lingue e letterature straniere studiate e coltivate dal candidato;

Art. 57. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Le prove degli esami di concorso per il corso ordinario della classe di Scienze matematiche, naturali sono le seguenti;
1) per l'ammissione al primo anno: un'esposizione scritta accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica a un'esposizione scritta, accompagnata da eventuale esercizio, di un argomento scelto fra i tre che saranno proposti di matematica, chimica e scienze naturali, una prova orale in base ai programmi di materie scientifiche della maturità classica o scientifica, integrata da quelli per l'ammissione al liceo classico o scientifico a seconda della provenienza del candidato.
2) per l'ammissione al secondo anno:
a) per gli iscritti ai corsi di laurea in Matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di fisica; un'esposizione scritta accompagnata da un esercizio, di un argomento di Analisi algebrica; un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio di un argomento di Geometria analitica;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea in Chimica: un'esposizione scritta: accompagnata da un esercizio, di un argomento di Istituzioni di matematiche, un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di Fisica; una esposizione scritta, di un argomento di Chimica generale ed inorganica;
c) per gli iscritti ai corsi di laurea in Scienze naturali, geologiche e biochimiche: un esposizione scritta di un argomento di Fisica; un esposizione scritta di un argomento di Chimica generale ed inorganica; un'esposizione scritta di un argomento a scelta di Botanica o di Zoologia;
Per tutti i corsi di laurea: una prova orale sui programmi di studio consigliati per il primo anno della Facoltà, secondo il tipo di laurea prescelto dal Candidato.
Per ogni prova scritta sarà lasciata al candidato la scelta tra due temi proposti.
3) per l'ammissione al terzo anno:
a) per gli iscritti ai corsi di laurea in Matematica e fisica: un'esposizione scritta, accompagnata da esercizio, di un argomento di Analisi matematica; una di Meccanica razionale e una di Fisica;
b) per gli iscritti ai corsi di laurea in Chimica un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di Fisica una di Chimica generale ed inorganica, ed una relazione scritta su di un argomento di Analisi qualitativa da eseguirsi in laboratorio;
c) per gli iscritti al corso di laurea in Scienze geologiche un'esposizione scritta, accompagnata da un esercizio, di un argomento di Fisica; una di Mineralogia ed una di Paleontologia o Geografia fisica;
d) per gli iscritti al corso di laurea in Scienze naturali: un'esposizione scritta di un argomento di Chimica organica, due a scelta tra Botanica, Mineralogia e Zoologia;
e) per gli iscritti al corso di laurea in Scienze biologiche: un'esposizione scritta di un argomento di Chimica organica, una di Botanica ed una di Zoologia.
Per tutti i corsi di laurea: una prova orale sui programmi di studio consigliati per il secondo anno della Facoltà, secondo il tipo di laurea prescelto dal candidato.
Per ogni prova scritta sarà lasciata al candidato la scelta tra due temi proposti.
Per l'ammissione al secondo o terzo anno è obbligatoria anche una prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato.

Art. 61. - Il primo e secondo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Le Commissioni giudicatrici del concorso di ammissione al corso ordinario sono nominate ogni anno dal direttore e ciascuna di esse e composta di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, scelto tra i professori ufficiali della Scuola ed i professori ufficiali delle Facoltà di lettere e filosofia o di Scienze matematiche, fisiche e naturali, compreso il presidente. Per il concorso a posti di perfezionamento, le Commissioni giudicatrici sono composte di un numero di membri variabile, comunque non inferiore a cinque, in modo che almeno due commissari possano riferire sulle attitudini scientifiche di ciascun concorrente.

Art. 63. - È abrogato e sostituito dal seguente:
I vincitori dei concorsì ai corsi ordinari, per essere ammessi alla Scuola, devono comprovare la iscrizione ai corrispondenti anni delle rispettive Facoltà della Università di Pisa.
Inoltre devono dichiarare di aver preso visione dello statuto e del regolamento interno della Scuola e di accettarli in ogni sua parte.
Il padre (o chi ne fa le veci) del vincitore minore di età deve dichiarare di essere a Conoscenza, che la direzione della Scuola non risponde delle conseguenze derivabili dalla inosservanza del regolamento interno di essa. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie, i vincitori del concorso devono presentare alla direzione della Scuola, pena la decadenza dal posto, i seguenti documenti, tutti in carta legale:
a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato di sana costituzione fisica.
I certificati di cui alle lettere b), c) e d) devono essere di data non anteriore di più di tre mesi al giorno fissato come termine per la presentazione della domanda di ammissione.
Gli alunni della Scuola che si presentino, appena finito il corso ordinario, al concorso di perfezionamento sono dispensati dalla presentazione dei suddetti documenti.

Art. 64. - È abrogato e sostituito dal seguente:
La Scuola può accogliere, come alunni, studenti o laureati in lettere, in filosofia o in scienze delle Università estere di maggior fama, che intendano perfezionarsi in Italia. Il Consiglio direttivo della Scuola giudica circa, l'opportunità della ammissione del giovane e stabilisce gli obblighi da imporgli.
Di regola, l'ammissione alla Scuola di alunni stranieri è concessa in relazione ad analogo trattamento che venga assicurato ad alunni della Scuola, che si rechino a compiere studi presso la nazione da cui provengono gli alunni stranieri.

Art. 66. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni dei corsi ordinari seguono le lezioni e le esercitazioni delle Facoltà rispettive, secondo il programma di studi che deve essere approvato dalla direzione.
Devono inoltre seguire i corsi interni della classe, secondo il piano di studi fissato anno per anno dalla direzione, gli alunni di entrambe le classi debbono in ogni caso seguire i corsi di lingue straniere secondo il seguente piano di studi:
Nella Scuola si impartiscono gli insegnamenti di lingue francese inglese e tedesca. È obbligatorio lo studio biennale di due di esse da stabilirsi dalla Direzione in relazione al piano di studi.
Che alunni ammessi al primo od al secondo anno della Scuola saranno iscritti al secondo corso della lingua eventualmente già studiata e al primo dell'altra. Gli alunni sosterranno al termine di ciascun anno l'esame delle lingue straniere di cui avranno frequentato i corsi e nell'esame dovranno ottenere l'approvazione con 24 trentesimi.
Gli studenti che entrano alla Scuola al terzo anno sono esonerati dalla frequenza dei corsi di quelle lingue di cui abbiano sostenuto nell'esame di concorso anche la prova scritta.

Art. 67. - Il secondo e terzo comma sono abrogati e sostituiti dal seguente:
Gli alunni del corso di perfezionamento devono attendere alla preparazione della dissertazione di cui al quarto comma dell'art. 72 presentando alla Direzione nel primo anno di perfezionamento, entro il mese di ottobre, una breve relazione scritta, sul lavoro intrapreso, approvato dal professore con il quale lavorare ai fini dell'ammissione al secondo anno di perfezionamento ai sensi dell'art. 13.

Art. 68. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni del corso ordinario, dopo l'ammissione alla Sala, sostengono le seguenti prove:
a) colloqui;
b) giudizi sui Corsi;
c) esami di lingue straniere;
d) esame di diploma di licenza.
Gli alunni del corso di perfezionamento sostengono la seguente prova:
e) esame di diploma di perfezionamento.

Art. 69. - Il terzo comma è abrogato sostituito:
Per i singoli colloqui alla Commissione possono essere aggregati altri professori di specifica competenza

Art. 70. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Alla chiusura dei corsi annuali della Scuola gli alunni debbono ottenere un giudizio di idoneità per le lezioni caratteristiche e di seminario. Il giudizio di idoneità per le lezioni carattedratiche è pronunciato da una Commissione ed è espresso in trentesimi. Le Commissioni giudicatricì dei corsi cattedratici, nominate dal direttore per ciascun corso, sono composte di tre membri

Art. 72. - Il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
L'esame per il diploma di perfezionamento consiste nella discussione di una disertazione scritta su argomento scelto dall'alunno. La dissertazione deve essere presentata in quattro esemplari alla segreteria della Scuola quindici giorni prima della data fissata per la discussione.

Art. 75. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni del corso ordinario debbono anno per anno ottenere il giudizio di idoneità e superare gli esami interni di cui agli articoli 66 e 70 e dare negli appelli ordinari delle Sessioni estiva ed autunnale tutti gli esami universitari a cui sono obbligati. Gli alunni del primo anno di corso debbono sostenere nella sessione estiva almeno tre esami universitari.
Gli alunni devono riportare per gli esami universitari ed interni sostenuti durante l'anno accademico la media almeno di 27 su 30 ed in ciascun di essi il punteggio almeno di 24 su 30.
Nel caso ali alunni non adempiano agli obblighi sopra detti perdono il posto.

Art. 76. - Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
Coloro che non adempiano a tale obbligo perdono i diritti inerenti alla loro qualità di normalisti o di perfezionandi e non possono ottenere della segretaria della Scuola certificati di alcun genere né posti di cambio all'estero per mezzo della Scuola. In casi del tutto eccezionali il Consiglio direttivo può concedere un anno di proroga.

Art. 77. - È abrogato e sostituito dal seguente:
Gli alunni del corso ordinario hanno diritto, dal 15 novembre al 15 luglio all'alloggio e al vitto gratuito nel palazzo della Scuola, alle cure mediche ordinarie e all'uso della biblioteca.
Coloro che abbiano nel periodo anzidetto adempiuto agli obblighi di cui all'art. 75, continueranno a godere dei diritti sopra indicati nel periodo dal 1° al 20 ottobre per gli esami della sessione autunnale.
Di tali diritti usufruiranno i perfezionali a decorrere dalla data di espletamento del concorso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1963

SEGNI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1963

Atti del Governo, registro 175, foglio n. 71. - VILLA