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REGIO DECRETO 26 marzo 1863, n. 1203

Che approva il Regolamento per la concessione in enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia. (063U1203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1863
Testo in vigore dal:  30-4-1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge per la concessione ad enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici in Sicilia in data del 10 agosto 1862, n.° 743;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto coi Ministri dell'Interno e delle Finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico



È approvato l'unito Regolamento in esecuzione della legge succitata, visto d'ordine Nostro dal Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 26 marzo 1863.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1863

Reg.° 23 Atti del Governo a c. 36. Salvaja.

Luogo del Sigi1lo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.

G. Pisanelli.