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REGIO DECRETO 15 febbraio 1863, n. 1153

Che protrae la facoltà di mantenere Ufficiali ed altri individui in eccedenza al numero stabilito per lo Stato Maggiore e per la Bassa-forza dei Porti. (063U1153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-2-2011
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))