Che protrae la facoltà di mantenere Ufficiali ed altri individui in
eccedenza al numero stabilito per lo Stato Maggiore e per la
Bassa-forza dei Porti. (063U1153)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1863
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)