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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1963, n. 1067

Ricostituzione del soppresso comune di Sangiano (Varese).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-9-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 1 dicembre 1927, n. 2344, con il quale i comuni di Arolo, Ballarate, Cellina, Leggiuno e Sangiano (Varese) furono riuniti in un unico Comune con la denominazione di "Leggiuno-Sangiano";
Viste le istanze in data 30 ottobre 21, 27 novembre e 5 dicembre 1960, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Sangiano ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Leggiuno-Sangiano in data 28 gennaio 1961, n. 4, e 11 maggio 1963, n. 29, e del Consiglio provinciale di Varese in data 26 maggio 1962 n. 50 e 28 maggio 1963, n. 60, con le quali è stato espresso parere di ordine alla ricostruzione in parola;
Visti gli articoli 33, 35 e 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 17 aprile 1963, n. 841;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1


È ricostituito il comune di Sangiano, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
Al comune di Leggiuno-Sangiano è restituita l'antica denominazione di Leggiuno.