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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 1015

Inclusione dell'abitato di Guardialfiera (Campobasso) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-8-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 491, emesso nell'adunanza del 18 aprile 1963;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1 sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Guardialfiera in provincia di Campobasso limitatamente alla zona di via Insorti di Ungheria con estensione a monte della stessa di una fascia di rispetto larga m. 100.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1963

SEGNI SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 77. - VILLA