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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 1013

Inclusione dell'abitato di Lupara (Campobasso) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  25-8-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 438, emesso nell'adunanza del 18 aprile 1963;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1 sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D), allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Lupara in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà, inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1963

SEGNI SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 76. - VILLA