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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1963, n. 983

Approvazione ed esecutorietà della convenzione aggiuntiva stipulata in data 7 febbraio 1963 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-8-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la convenzione stipulata il 20 gennaio 1932 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 246 gennaio 1952, n. 180, per la concessione alla RAI dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari;
Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 10 marzo 1956 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136;
Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 21 maggio 1959 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;
Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 31 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, n. 39;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata in data 7 febbraio 1963 tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società per azioni RAI Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, alla convenzione 10 marzo 1956, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136, alla convenzione 21 maggio 1959, approvata con il decreto dei Presidente della Repubblica 19 luglio 1960.
n. 1034, e alla convenzione 31 dicembre 1962 approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, n. 395.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1963

SEGNI FANFANI - RUsso - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1963

Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 17. - VILLA