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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 701

Istituzione di un posto di assistente, ordinario convenzionato riservato alla cattedra di "Clinica ortopedica e traumatologica" della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-6-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro, per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 1 ottobre 1962 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica ortopedica e traumatologica" della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.