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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1963, n. 658

Revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto al Ministero di grazia e giustizia ed agli uffici giudiziari, in conformità agli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/06/1963)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  15-5-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 61, con la quale, in relazione alla modificazione del ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, il Governo è stato delegato a provvedere alla revisione delle piante organiche del personale medesimo addetto al Ministero di grazia e giustizia ed agli uffici giudiziari, in conformità a gli organici stabiliti dalle tabelle annesse alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, modificato dall'art. 1 della legge 16 luglio 1962, n. 922, concernente la denominazione delle qualifiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


Le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto agli uffici giudiziari, al servizio ispettivo, al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della Magistratura, sono stabilite dalle tabelle A, B, C, D, E e F allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.