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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 532

Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

Testo in vigore dal:  11-5-1963

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA

la

seguente legge: Esercizio finanziario 1952-53

Art. 1


Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per l'esercizio finanziario predetto,

in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 92.733.518.662 delle quali furono riscosse. . . . . . . . . . . . L. 75.759.689.796- e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . . L. 16.973.828.866-