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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1963, n. 395

Approvazione ed esecutorietà della convenzione aggiuntiva stipulata in data 31 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-4-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI- Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, numero 189, per la concessione alla RAI dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari;
Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 10 marzo 1956 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136;
Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 21 maggio 1959 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concreto con i Ministeri per il tesoro e per le partecipazioni statali;

Decreta:

È approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata in data 31 dicembre 1952 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni RAI Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952 approvata con decreti del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, alla convenzione 10 marzo 1956 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136 ed alla convenzione 21 maggio 1959, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960 n. 1034.

Il presidente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI - RUSSO - TREMELLONI - BO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1963
Atti dal Governo, registro n. 167, foglio n. 16. - VILLA