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LEGGE 5 marzo 1963, n. 391

Istituzione di una indennità a favore dei cappellani in servizio presso alcuni Istituti di prevenzione e pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-4-1963
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai cappellani che prestano servizio negli Istituti di prevenzione e
pena,  di  cui  alle  annesse  tabelle  a),  b)  e  c)  e corrisposta
rispettivamente  una indennita' mensile supplementare di lire 21.000,
15.000 e 12.000.
  Le  tabelle  di  cui al precedente comma, possono essere modificate
con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il
Ministro per il tesoro.