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LEGGE 4 febbraio 1963, n. 376

Contributo al programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000, per ciascuno degli anni 1961 e 1962, per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati.